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venerdì 20 dicembre 2019

4934. Il Consiglio di Stato delle Marche e il distanziometro


Limitare lo spazio per attività legate al gioco non appare sproporzionato «perché non si tratta di introduzione di una sorta di “proibizionismo”, che potrebbe sortire effetti contrari sul piano stesso della tutela della salute, né di divieto generalizzato, ma di regolamentazione in corrispondenza di luoghi particolari». Nemmeno si può sostenere che una norma del genere favorisca il gioco illegale: «L’inadeguatezza di tale questione - conclude il Collegio - non può costituire argomento valido per sostenere la non appropriatezza delle limitazioni introdotte al gioco lecito a tutela della salute attraverso il distanziometro»

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