Il TAR Piemonte, con ben tre sentenze, ha ribadito che la legge
regionale numero 9 del 2016 (Norme per la prevenzione ed il contrasto
alla diffusione del gioco d’azzardo patologico), ed in particolare le
disposizioni riguardanti la distanza degli apparecchi dai “luoghi
sensibili” (scuole, luoghi di culto, impianti sportivi, ospedali, centri
di formazione, istituti di credito, esercizi di compravendita di
oggetti preziosi, stazioni ferroviarie) non violano nessuna norma
costituzionale.
Evviva!
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