Per
il Giudice della VII Sezione Penale del Tribunale Ordinario di Milano
esiste una correlazione tra la patologia che affliggeva l’imputata
e la compromissione della sua capacità d’intendere e volere
all’epoca della commissione dei reati, mentre la Corte di
Cassazione ha escluso il nesso eziologico tra la condotta delittuosa
commessa dal ricorrente ed il disturbo della personalità consistente
nel vizio compulsivo del gioco d'azzardo. É proprio vero che la
Legge è uguale per tutti (sic!).
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